Fonte www.fofi.it
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 10/E del 17/02/2010, ha ricordato che i documenti di
spesa rilasciati per l'acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici IRPEF a condizione che
gli stessi, anche se non riportano la dicitura "farmaco" o "medicinale", indichino comunque la
natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.
In particolare:
• per i medicinali omeopatici, l'indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si
considera soddisfatta anche nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura
"farmaco"o "medicinale", riporti la dicitura "omeopatico";
• con riferimento alle preparazioni galeniche, ossia ai medicinali preparati in farmacia in
base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (formule magistrali) o
in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore
negli Stati membri dell'Unione Europea (formule officinali), l'Agenzia ribadisce la
precedente risoluzione n. 218/E del 12/08/2009 per cui per l'indicazione della natura del
prodotto venduto può essere riportata la dicitura "farmaco" o "medicinale" e per la qualitÃ
dello stesso la dicitura "preparazione galenica";
• con riferimento alle sigle riferite a medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP E
OTC), l'Agenzia ha ritenuto che lo scontrino fiscale soddisfi il requisito dell'indicazione
della natura del bene anche nell'ipotesi in cui, in luogo della dicitura "farmaco" o
"medicinale", sia riportata la sigla SOP o OTC;
• per quanto concerne le diciture "med." o "f.co.", l'Agenzia ne ritiene possibile
l'utilizzo come abbreviazione delle parole medicinale o farmaco;
• l'Agenzia, infine, ritiene che la dicitura "ticket" soddisfa l'indicazione della natura del
prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio
sanitario.
L'Agenzia, con la stessa risoluzione, ha sottolineato come, a seguito dell'introduzione della
normativa sullo scontrino parlante, si deve ritenere che non sia più necessario conservare la
prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla
dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti
di spesa rilasciati dalle farmacie. Ne consegue che, anche per i ticket, il contribuente non è più
obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.
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